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L'omesso invio all'ENEA è sanabile

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L'omesso invio all'ENEA è sanabile

pubblicato il30/04/2018 17:42:30 sezione News


L’omesso invio all'ENEA della scheda informativa per godere del bonus che va dal 50% al 75% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico, non preclude la possibilità di applicare la detrazione, pur dietro la corresponsione della sanzione minima pari a 258 euro. In questi casi l’omesso invio può essere sanato ricorrendo all’istituito della "remissione in bonus".
Com’è noto, ai fini dell'ecobonus occorre inviare entro i 90 giorni successivi al termine dei lavori la documentazione sul portale ENEA. Per altro il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa. Si possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.
In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Ebbene, qualora un contribuente intenda beneficiare dell'ecobonus per gli interventi effettuati, dimenticando però di adempiere, entro i 90 giorni successivi al collaudo, all’invio della comunicazione, l’unica strada possibile per non perdere il diritto allo sconto fiscale sarebbe appunto quella della remissione in bonus.
La condizione basilare affinché l’istituto della remissione possa trovare applicazione è “che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. A parte questo, è fondamentale che “il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento” (nel caso del 65%, ad esempio, bisogna che tutto il resto della documentazione risponda ai requisiti tecnici previsti) e che “effettui la comunicazione, ovvero esegua l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.

In altre parole, non avendo inviato la comunicazione all’Enea entro la scadenza prevista, il contribuente potrà comunque inviarla “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, laddove, puntualizzano le Entrate, per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di consegna del Modello Unico. Tutto ciò, in conclusione, comporta comunque un esborso a carico del contribuente che ha omesso l’adempimento, visto che ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro.


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